A chi sta pensando di installare un nuovo sistema di allarme antintrusione o di Videosorveglianza, fa comodo sapere che sono stati prolungati gli incentivi fiscali per realizzare interventi di sicurezza sulla propria abitazione. Infatti nel caso di lavori di ristrutturazione edilizia, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, si può usufruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 50%.
Nel dettagli si tratta di una detrazione per "interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi". Quindi, qualsiasi sistema che serva per prevenire il compimento di reati contro beni di proprietà o persone: furto, aggressione, sequestro di persona.
Questi incentivi, vanno a finanziare le spese da sostenere per realizzare sistemi di allarme antintrusione e di Videosorveglianza sull'edificio.
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L’analisi dei rischi informatici è da considerarsi un valore aggiunto per la tutela della salute dei lavori, sia essa legata allo stress lavorativo dovuto all'utilizzo di macchine non idonee al carico di lavoro, sia essa legata alla loro salute fisica. In merito al primo fattore grazie all'analisi dei rischi, sarà possibile evidenziare criticità singole ( macchine con memoria insufficiente, spazio quasi esaurito, gravi problemi di stabilità, processi che si avviano in automatico e rallentano il lavoro ...) per le quali si auspica un intervento a breve termine ; per il secondo fattore sarà possibile escludere anomalie nelle schede grafiche dei computer aziendali che pregiudicano lo stato dei monitor, in osservanza alle norme previste dal Decreto Legislativo 81/08 che coinvolgono anche le attività che prevedono l’uso di attrezzature munite di videoterminali.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 4258 del 16 marzo 2012, in cui la stessa dichiara illegittimo il licenziamento di una dirigente accusata di aver utilizzato la password altrui per accedere al sistema aziendale. La Suprema Corte, infatti, ha accolto le giustificazioni addotte dalla lavoratrice secondo cui la ripetuta utilizzazione di una password altrui era giustificata da esigenze connesse con lo svolgimento del proprio lavoro e di quello degli altri suoi colleghi ed era divenuto un comportamento compiuto da molti come "prassi aziendale". I Giudici hanno considerato decisivo per il rigetto del ricorso presentato dalla società ricorrente il fatto che tale comportamento attuato dalla dipendente fosse effettivamente conforme a una prassi aziendale e non fosse vietato da alcun codice di comportamento o Policy sulla Sicurezza Informatica che dovrebbe invece essere fornita ai dipendenti al momento della loro assunzione.
L’utilizzo di telecamere nei luoghi di lavoro è tutelato dallo statuto dei lavoratori e dalle norme sul rispetto della Privacy. Ciò che a nostro avviso ha segnato un punto di svolta è la sentenza della Corte di Cassazione nr. 4331 del 12.11.2013, depositata il 30.01.2014. Tale sentenza in poche parole non esonera il titolare dagli adempimenti normativi richiesti nemmeno se l’impianto è spento. La norma infatti sanziona il titolare che non ha richiesto formale autorizzazione per l’installazione di telecamere nel luogo di lavoro anche ad impianto spento.
L’art. 4 della Legge 300/70 (Statuto del Lavoratori) pone il DIVIETO dell’uso di impianti audiovisivi e di altri apparecchi che abbiano la finalità di controllo a distanza dell’attività lavorativa, ad eccezione dei casi giustificati da esigenze organizzative, produttive o di sicurezza. Da settembre 2015 le finalità del controllo a distanza dell’attività lavorativa possono essere anche per “tutela e difesa del patrimonio aziendale” .